Sportello sulla Sicurezza O.E.M.


 

“La Sicurezza è informazione

                   e

l’ informazione dà sicurezza”

 

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Obiettivi dello sportello della Sicurezza:

“Non  esiste vento favorevole se non c’è una direzione dove andare”, diceva Socrate.  Bene,  la nostra direzione è chiara e precisa: venire incontro alle richieste del lavoratore, al cittadino “inconsapevole committente”, sciogliere i suoi dubbi ( qualora ce ne fossero), allontanarne le  perplessità, la confusione o anche solo avvicinarlo sempre più alla lettura e alla conoscenza del Testo Unico sulla Sicurezza.  A volte non ci si avvicina a questo Testo per il timore di non riuscire ad interpretare ciò che si legge;  non tanto, ovvio,  per incapacità di comprensione quanto perchè delle volte questi testi hanno bisogno dell’interpretazione degli “addetti ai lavori”:  e noi siamo qui per questo.  Il motto che abbiamo scelto di scrivere nella brochure è l’autentico specchio di quanto ci proponiamo di fare: dare sicurezza al cittadino informandolo e informandolo, renderlo sicuro;  quindi, avviarlo ad un lavoro ben fatto, nel rispetto della normativa vigente, per la sicurezza del bene comune. Il nostro sportello crescerà nel tempo come una creatura, sarà “dinamico” perché dovrà adeguarsi alle esigenze dell’utenza e dei cambiamenti normativi ed è sul campo che ne verrà testata l’efficienza e la necessità. Della creatura appena nata avrà la freschezza ma anche l’energia e la forza di una cosa nuova. Fateci tanti auguri!

 

Responsabile dello Sportello

     Ing. Alfio Catalano

 


Ing. Alfio Catalano

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Cell. 347-4779009

e-mail: alfiocatalano@hotmail.it

                                                                                                                

                                                       Spett.le Azienda

Oggetto: breve sintesi, non esaustiva, dei principali adempimenti obbligatori ai sensi del  D.LGS. 106/09 (ex D.Lgs. 81/08 –Testo Unico sulla Sicurezza) per tutte le aziende e imprese con lavoratori.

 

1)    Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) art. 17 c.1 lett. b)

che può essere :

  • un consulente esterno all’impresa, individuato in persona avente i requisiti  previsti dell’ art. 32 c.2.
  • il datore di lavoro dopo aver frequentato specifici corsi di formazione (art.34 c.1) e nei casi indicati nell’ ALL.II
  • un dipendente dell’ azienda in possesso dei requisiti di cui all’ art.32 c.2

 Sanzioni per il datore di lavoro: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

 

2)    Nomina e formazione degli addetti antincendio, primo soccorso,emergenza ed evacuazione (art.37 c.9)     Sanzioni per il datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

 

3)    Designazione (art. 47 c.2) e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (art.37)

      Sanzioni per il datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

 

4)    Comunicazione all'INAIL del nominativo RLS  per via telematica (art. 18 c.1 lett. aa)

    Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro

5)    Comunicazione all'INAIL, ai fini statistici, di tutti gli infortuni sul lavoro con assenze anche di 1 solo giorno (escluso quello dell'evento). Ai fini assicurativi dovranno essere comunicate le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a 3 giorni. (art.18 c.1 lett.r)

 

6)    Nomina del Medico Competente e sorveglianza sanitaria (art. 18 c.1 lett. g)

                   Sanzioni per il datore di lavoro per mancata nomina Medico Competente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

                   Sanzioni per il datore di lavoro per  mancata visita medica dei lavoratori :ammenda da 2.000 a 4.000 euro

 

7)    Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art. 17) secondo i contenuti artt. 28 e 29

-  ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui   all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3

                  - ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui     

                  all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f)

 

8)    Elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze art. 26 c.3 da parte del committente, per tutte le aziende che danno in appalto lavori di manutenzione, servizi e forniture.

                    Sanzioni per il datore di lavoro:  arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

 

9)    Formazione dei dirigenti e dei preposti (artt. 37 c.7)

 Sanzioni per il datore di lavoro:  arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

 

10) Formazione e informazione dei lavoratori all'assunzione,al cambio di mansione o di ciclo produttivo, all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove sostanze e preparati pericolosi (artt. 36 e 37)

 Sanzioni per il datore di lavoro:  arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

 

11) Riunione periodica (art. 35 c.1) e conseguente redazione del verbale (art. 35 c.5)  per le aziende che occupano più di 15 lavoratori e comunque in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

(Sanzione per il datore di lavoro per mancata riunione periodica:  ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

(assenza del verbale della riunione:sanzione amministrativa  da 500 a 1800 euro)

12)Certificato di Prevenzione Incendi (richiesto se ricadenti nella tabella delle attività soggette, DM 16/2/82).

 

13)Tenuta del Registro della manutenzione impianti antincendio (solo se azienda soggetta a Cert. Prev. Incendi, D.P.R. 37/98, art. 5, c.2)

14) Tenuta e aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto (art. 71 c.4 lett. b)

 

 

Di seguito si riporta l’ Allegato I del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 106/09 contenente le violazioni gravi ai fini dell’ adozione del provvedimento di sospensione dell’ attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza:

ALLEGATO I del D.LGS. NR. 106/09

 

  • Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

1)     Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);

2)      Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

3)     Mancata formazione ed addestramento;

4)     Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

5)     Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

 

  • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

1)     Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;

2)     Mancanza di protezioni verso il vuoto.

 

  • Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

1)     Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

 

  • Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

1)     Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

2)     Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

3)     Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

 

  • Violazioni che espongono al rischio d’amianto

1)     Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di

                    esposizione ad amianto.

 

NEWS!!

 

Sportello Informativo sulla Sicurezza sul Lavoro

“La sicurezza è informazione e l’ informazione ti dà sicurezza”

 

Da  giovedì 17 giugno 2010 presso il Comune di Aci Sant’ Antonio sarà operativo (a titolo gratuito) lo Sportello Informativo sulla Sicurezza sul Lavoro. L’ iniziativa sposata dall’ Amministrazione del Comune di Aci Sant’Antonio su proposta della O.E.M s.r.l. (azienda  operante nel settore” igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”), vuole essere un punto di riferimento per imprese, aziende, lavoratori autonomi e cittadini “inconsapevoli committenti” che lavorando  in qualsiasi settore vogliono informazioni, chiarimenti e assistenza per operare in tutta sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della  sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Informazioni utili:

 

Sede dello sportello: Municipio Aci Sant’ Antonio

                                       Viale Regina Margherita, 8- piano terra

                                       info: 095/7010011

 

Ricevimento al pubblico: ogni giovedì feriale dalle 17:00 alle 19:00

 

Referente per il Comune: Rag. Luigi Claudio Mazzarino

                                                Responsabile Ufficio Commercio

                                                info: 095-7010044    

 

Responsabile dello Sportello:  Ing. Alfio Catalano

                                                        info: 347-4779009    

       

 

 

 

 


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ARTICOLI GIORNALISTICI "CONGRESSO DEL 12 GIUGNO 2010"